Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

2 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione.

3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica dichiarano la portata della propria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse informano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

4 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o adesione.

Art. 24 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.