Per l’applicazione del presente Accordo, tranne ove il contesto richieda una diversa accezione:
1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444 e include:
2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Venezuela, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;
3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 7 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
4. il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e rimunerazioni degli agenti, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
5. il termine «Accordo» indica il presente Accordo e il suo Allegato, inclusi i relativi emendamenti;
6. il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato datogli dall’articolo 2 della Convenzione;
7. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione.
Pour l’application du présent Accord et dans la mesure où aucune autre signification ne ressort du texte:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.