Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu4/Art. 4

1.  L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2.  La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

a)
nome, indirizzo e altri dati utili all’identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;
b)
informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
c)
altre informazioni, se necessarie.

3.  L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a)
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;
b)
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero
c)
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

4.  L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.

5.  Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.

6.  La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.

lvlu39/lvlu1/lvlu3/Art. 3

Le présent appendice s’applique:

a)
à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l’art. 3, point l), de l’appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l’entrée en vigueur du présent appendice;
b)
aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.