1 L’autorizzazione per gli aspiranti guide abilita a guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettere a–h, sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.
2 Gli aspiranti guida alpina ottengono un’autorizzazione se:
3 L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l’aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo ambito riconosciuta dall’ASGM o dall’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.7
7 Correzione del 15 ott. 2019 (RU 2019 3159).
1 Licensed aspiring mountain guides are authorised to guide clients within the scope of activities defined in Article 3 paragraph 1 letters a
2 Aspiring mountain guides are granted a licence if they:
3 Licensed aspiring mountain guides are authorised to guide canyoning if the aspirant has completed additional training with the Swiss Mountain Guide Association or holds a diploma recognised by the IFMGA and conducts the activity under the direct or indirect supervision of and in joint responsibility with a mountain guide licensed in accordance with Article 4 paragraph 3.7
7 Correction of 15 Oct. 2019 (AS 2019 3159).
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