1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.
1 Persons required to pay the charge must by the 28 February of each year submit a charge declaration to the Federal Office for the Environment (FOEN) in respect of the charge due for the previous calendar year.
2 The declaration must contain all the information required to determine the amount of the charge due. It shall be made on an official form; the FOEN may permit other forms. Holders of landfills must send the canton a copy of the declaration.
3 The declaration serves as the basis for determining the charge due; the right to conduct an official assessment is reserved.
4 The persons liable to pay the charge must retain the documents relating to the declaration for a minimum of ten years.
5 In the case of a delayed or incomplete declaration, default interest of 3.5 per cent per annum is payable on the amount of the charge due.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.