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814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

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Art. 6 Immissione in un ricettore naturale

1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali, in drenaggi nonché in fiumi e ruscelli sotterranei se sono soddisfatte le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale di cui all’allegato 3.

2 L’autorità rende più severe o completa le esigenze se:

a.
a causa dell’immissione di acque di scarico, il ricettore naturale non soddisfa le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 o se ciò è necessario per rispettare accordi o decisioni internazionali; e
b.
in base ad accertamenti (art. 47) risulta che la qualità insufficiente delle acque è da imputare in gran parte all’immissione di acque di scarico e le corrispondenti misure correttive per l’impianto di depurazione delle acque non risultano sproporzionate.

3 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se la qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 non è sufficiente per una particolare utilizzazione del ricettore naturale interessato.

4 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:

a.
con una riduzione del volume di acque di scarico immesse, benché siano autorizzate concentrazioni più elevate di sostanze, viene ridotta la quantità di sostanze immesse che sono suscettibili di inquinare le acque; oppure
b.
con l’immissione di sostanze non riciclabili nelle acque di scarico industriali si grava sull’ambiente in misura complessivamente minore che non con un’altra forma di smaltimento; le esigenze relative alla qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 e gli accordi o decisioni internazionali devono essere rispettati.

Art. 6 Discharge into waters

1 The authorities shall authorise the discharge of polluted waste water into surface waters, drainage areas, underground rivers and streams if the requirements on discharge into waters according to Annex 3 are complied with.

2 They shall set additional or stricter requirements, if:

a.
the waters concerned by the discharge of waste water do not fulfil water quality requirements according to Annex 2 or if this is necessary to comply with international agreements or decisions; and
b.
on the basis of investigation (Art. 47) it is certain that deficient water quality is largely due to discharge of waste water, and procedures necessary to comply are not disproportionate for the waste water treatment plant.

3 They may set additional or stricter requirements if the water quality according to Annex 2 is not sufficient for a specific use of the body of water concerned.

4 They may apply less stringent requirements if:

a.
by reducing the amounts of waste water discharged, fewer potential water pollutants are discharged even though the concentrations allowed are higher; or
b.
the environment as a whole is less impaired by the discharge of non-recyclable substances in industrial waste water than by another method of disposal; requirements on water quality according to Annex 2 and international agreements or decisions must be complied with.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.