1 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.
2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.
3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
64 Introdotto dall’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
1 The annual revenue shall be disbursed to the insurers proportionately by 30 June of each distribution year.
2 The share paid to each insurer is calculated on the basis of the number of persons that it has insured who meet the requirements of Article 23 paragraph 5 on 1 January of the distribution year.
3 The difference between the share disbursed and the sum of the amounts actually distributed will in each case be settled in the following year.
65 Inserted by Art. 137 of the CO2 Ordinance of 30 Nov. 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 7005).
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