Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare

1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:

a.
una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP161;
b.
una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
c.
una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
d.
misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
e.
l’adempimento sostitutivo.

1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC162, il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.163

2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.

3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.

161 RS 311.0

162 RS 210

163 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).

Art. 344 Declaration of intent

1 If the decision relates to a declaration of intent, the enforceable decision takes the place of the declaration.

2 If the declaration concerns a public register, such as the land register or the commercial register, the court making the decision shall issue the required instructions to the registrar.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.