Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 211 Effetti

1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.

2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:

a.
nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di giudizio;
b.
negli altri casi, all’attore.

3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

4 Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.

Art. 212 Decision

1 In financial disputes with a value in dispute not exceeding 2,000 francs, the conciliation authority may render a decision on the merits if the plaintiff so requests.

2 The proceedings are oral.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.