Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 941 I. Emolumenti

1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:

1.
la base di calcolo degli emolumenti;
2.
la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
3.
la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
4.
l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;
5.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
6.
la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.

3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

Art. 942 J. Legal remedies

1 Rulings of the commercial register offices may be contested within 30 days of being issued.

2 Each canton shall designate a higher court as the sole appellate authority.

3 The cantonal courts shall give notice of their decisions to the commercial register office without delay and shall also give notice thereof to the federal oversight authority.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.