Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 939 III. Lacune nell’organizza-zione

1 Se rileva lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all’estero, iscritte nel registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio invita l’ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

2 Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.

3 Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 2006762 sugli investimenti collettivi, l’affare è deferito all’autorità di vigilanza.

Art. 940 H. Fixed penalties

Any person who is served by the commercial register office with a request to fulfil their obligation to register containing a reference to the penalties under this Article and who fails to comply with this obligation within the period allowed may be issued by the commercial register office with a fixed penalty not exceeding 5000 francs.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.