Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 72 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

1 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.

2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili di cui all’allegato 3 in modo corrispondente all’utilizzazione futura dell’opera finanziata.

3 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d’abitazione all’estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d’abitazione svizzeri.

4 Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio conformemente all’allegato 3 gli averi previdenziali costituti in pegno e i diritti alle prestazioni di previdenza costituti in pegno ai sensi dell’articolo 30b della legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198560 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute sono presi in considerazione come fondi propri del mutuatario, sempreché:

a.
la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;
b.
l’immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso; e
c.
le esigenze minime di cui al capoverso 5 siano adempiute.

5 Il fattore di ponderazione per le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui all’allegato 3 è del 100 per cento qualora l’operazione di credito non adempia le esigenze minime di un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Le esigenze minime devono prevedere:

a.
una quota minima adeguata di fondi propri di cui il mutuatario deve disporre per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno di cui all’articolo 30b LPP né da un prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP;
b.
un ammortamento del capitale adeguato per quanto concerne la durata e l’ammontare.

Art. 71

Gewichtet eine Bank die Positionen gegenüber Unternehmen unter der Verwendung von Ratings, so erhalten Positionen ohne Rating das Risikogewicht von 100 Prozent oder dasjenige des zugehörigen Zentralstaates, sofern dieses höher als 100 Prozent ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.