Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 55 Rischio di possibili adeguamenti di valore di derivati

1 Oltre ai rischi di credito della controparte su derivati secondo gli articoli 50 e 56, le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti di valore di derivati operati a causa del rischio di credito della controparte.

2 La FINMA determina il metodo di calcolo per i corrispondenti fondi propri minimi in funzione dei metodi di calcolo scelti per gli equivalenti di credito (art. 56) e per i rischi di mercato (art. 82). A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

3 La FINMA mette a disposizione delle banche che non hanno scelto né un metodo di calcolo di cui all’articolo 56 né un approccio di calcolo di cui all’articolo 82 un metodo di calcolo conservativo semplificato.

Art. 54 Eventualverpflichtungen und unwiderrufliche Zusagen

1 Bei Eventualverpflichtungen und unwiderruflichen Zusagen wird das Kreditäquivalent im SA-BIZ berechnet, indem der Nominalwert oder der Barwert des jeweiligen Geschäfts mit dessen Kreditumrechnungsfaktor nach Anhang 1 multipliziert wird.

2 Eventualverpflichtungen, an denen die Bank Unterbeteiligungen abgegeben hat, können im Umfang der Unterbeteiligung wie direkte Forderungen gegenüber den jeweiligen Unterbeteiligten behandelt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.