Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 54 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

1 Nel caso dell’AS-BRI l’equivalente di credito degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1.

2 Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 53 Positionen bei Ausserbilanzgeschäften

1 Ausserbilanzgeschäfte sind mittels Kreditumrechnungsfaktoren in ein Kreditäquivalent umzurechnen. Dieses bildet die nach Risiko zu gewichtende Position.

2 Banken, die den IRB anwenden, berechnen das Kreditäquivalent für Eventualverpflichtungen und unwiderrufliche Zusagen nach den Regeln des SA-BIZ, wo der IRB keine entsprechende Regelung enthält.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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