Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 48 Definizione

1 Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

a.
una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o
b.
il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.49

49 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 47e Verzicht auf die Vereinfachungen

Banken, die von den Vereinfachungen nach Artikel 47a nicht mehr Gebrauch machen wollen, melden dies der FINMA und der Prüfgesellschaft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.