Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 42 Fondi propri minimi

1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all’8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.34

2 Le posizioni ponderate sono composte:

a.
dalle posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 49) nonché dalle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate (art. 76);
b.
dai rischi senza controparte ponderati secondo l’articolo 79;
c.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 80–88), moltiplicati per 12,5;
d.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 89–94), moltiplicati per 12,5;
e.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura di rischi derivanti da impegni di garanzia presi nei confronti di controparti centrali (art. 70), moltiplicati per 12,5;
f.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di possibili adeguamenti di valore a causa dei rischi di credito della controparte su derivati (art. 55), moltiplicati per 12,5.

3 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

4 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente ai capoversi 1 e 2, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 41 Zusammensetzung

Die erforderlichen Eigenmittel setzen sich zusammen aus:

a.
den Mindesteigenmitteln;
b.
dem Eigenmittelpuffer;
c.30
dem antizyklischen Puffer;
cbis.31
dem erweiterten antizyklischen Puffer; und
d.
den zusätzlichen Eigenmitteln.

30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.