Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 129 Esigenza complessiva

1 L’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale.

2 L’esigenza di base ammonta al:

a.
4,5 per cento per il «leverage ratio»;
b.
12,86 per cento per la quota di RWA.

3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell’ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell’anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell’allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.102

102 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 128 Grundsatz

1 Systemrelevante Banken müssen über genügend Eigenmittel verfügen, um auch bei Eintreten grösserer Verluste ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

2 Die erforderlichen Eigenmittel bemessen sich nach:

a.
der Leverage Ratio; und
b.
dem Anteil an den risikogewichteten Positionen («RWA-Quote»).
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.