Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 128 Grundsatz

1 Systemrelevante Banken müssen über genügend Eigenmittel verfügen, um auch bei Eintreten grösserer Verluste ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

2 Die erforderlichen Eigenmittel bemessen sich nach:

a.
der Leverage Ratio; und
b.
dem Anteil an den risikogewichteten Positionen («RWA-Quote»).

Art. 129 Esigenza complessiva

1 L’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale.

2 L’esigenza di base ammonta al:

a.
4,5 per cento per il «leverage ratio»;
b.
12,86 per cento per la quota di RWA.

3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell’ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell’anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell’allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.102

102 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.