Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:91

a.
sono interamente versati;
b.
sono emessi da un’unità svizzera;
c.
sono soggetti al diritto e al foro svizzeri; in casi motivati la FINMA può concedere deroghe se viene fornita la prova che la conversione o la riduzione del credito ordinata dalla FINMA è legalmente eseguibile nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici;
d.
sono emessi dalla società madre del gruppo oppure, tenendo conto degli standard internazionali e con l’approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo, purché sia garantita la possibilità di ricorrere a tali strumenti per coprire le perdite in occasione di una procedura di risanamento;
e.
sono postergati legalmente o contrattualmente ad altri impegni dell’emittente o sono postergati strutturalmente ad impegni di altre società del gruppo;
f.
non contengono un’opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;
g.
non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita nell’applicazione di misure in caso di insolvenza;
h.
nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d’accordo su un’eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall’autorità di vigilanza nell’ambito di una procedura di risanamento;
i.
non contengono operazioni in derivati né, fatte salve eventuali operazioni di copertura, sono collegati a operazioni in derivati;
j.
non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;
k.92
sono stati emessi con l’approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.93

90 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

Art. 126

1 Als Wandlungskapital gilt Kapital im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 13 BankG sowie Kapital aus Anleihen mit Forderungsverzicht gemäss Artikel 11 Absatz 2 BankG, das die Voraussetzungen nach diesem Kapitel erfüllt.

2 Wandlungskapital ist an Investoren ausserhalb der Finanzgruppe auszugeben durch:

a.
die Konzernobergesellschaft;
b.
eine Gruppengesellschaft, die speziell für diesen Zweck von Finanzgruppen und bankdominierten Finanzkonglomeraten errichtet wird; oder
c.
eine andere Konzerngesellschaft mit Genehmigung der FINMA.

88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.