Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 126

1 Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l’articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

2 Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario:

a.
dalla società madre del gruppo;
b.
da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o
c.
da un’altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 125a

86 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016 (AS 2016 1725). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.