Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 224 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l’analisi dell’effettivo e dell’ambiente circostante;
b.
se necessario, la cura, la macellazione o l’uccisione degli animali portatori di salmonelle;
c.
la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
d.
la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

2 Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».563

3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.

4 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

a.
le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto–sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
b.
i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

563 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 225 Prophylaktische Massnahmen des Tierhalters

Die Halter von Klauentieren und Geflügel treffen hygienische Massnahmen zur Verhinderung von Salmonelleninfektionen. Sie sorgen insbesondere für die Reinigung und Desinfektion der Stallungen und Geräte vor jeder Wiederbesetzung sowie für die Bekämpfung von Schädlingen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.