1 In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
2 Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».563
3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
4 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:
563 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).
Die Halter von Klauentieren und Geflügel treffen hygienische Massnahmen zur Verhinderung von Salmonelleninfektionen. Sie sorgen insbesondere für die Reinigung und Desinfektion der Stallungen und Geräte vor jeder Wiederbesetzung sowie für die Bekämpfung von Schädlingen.
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