I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell’effettivo, nonché alla disinfestazione.
554 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, mit Wirkung seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).
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