1 In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:
2 Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.
3 Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.
439 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).
440 Introdotta dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
1 Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit der Schweine.
2 Wird die Aujeszkysche Krankheit bei anderen Haustieren festgestellt, ordnet der Kantonstierarzt in den gefährdeten Schweinebeständen eine epidemiologische Abklärung an.
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