Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 135 Geltungsbereich

1 Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit der Schweine.

2 Wird die Aujeszkysche Krankheit bei anderen Haustieren festgestellt, ordnet der Kantonstierarzt in den gefährdeten Schweinebeständen eine epidemiologische Abklärung an.

Art. 134 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

a.
il sequestro semplice di 2° grado;
b.
l’uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
c.439
l’eliminazione degli animali uccisi o periti;
d.
la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati;
f.440
la pastorizzazione del latte.

2 Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

3 Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

439 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

440 Introdotta dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.