Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 122 In generale

1 L’influenza aviaria è un’infezione del pollame causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti il pollame, in particolare il pollame da cortile.

2 È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

a.
virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
b.408
virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenoso superiore a 1,2.

3 È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A che non sono altamente patogeni.409

4 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

5 L’USAV emana prescrizioni tecniche concernenti le misure contro l’influenza aviaria.410

408 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

409 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

410 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 122a

403 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.