Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 121 Peste suina dei cinghiali in libertà

1 In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

a.
informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
b.
analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
c.
informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

a.400
previa consultazione dei veterinari cantonali, l’USAV stabilisce zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;
b.401
l’USAV elabora, in collaborazione con l’UFAM, l’UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia;
c.402
il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;
d.403
...

2bis Nelle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione il veterinario cantonale può, previa consultazione delle altre autorità cantonali competenti, temporaneamente:

a.
limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie;
b.
designare determinate zone boschive o altri spazi vitali di cinghiali, segnatamente zone rivierasche con canneti:
1.
a cui non si può accedere,
2.
in cui è obbligatorio rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio.404

2ter A condizione che sia garantita la biosicurezza nel miglior modo possibile, nelle zone di cui al capoverso 2bis lettera b possono essere autorizzati lavori importanti non procrastinabili, in particolare i pertinenti lavori forestali, d’intesa con il veterinario cantonale e secondo le sue direttive.405

3 D’intesa con l’UFAM, l’USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.406

400 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

402 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

403 Introdotta dal n. I dell’O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956). Abrogata dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

404 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

405 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

406 Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

Art. 122 Allgemeines

1 Die Aviäre Influenza ist eine Infektion von Vögeln, die durch Influenza-A-Viren verursacht wird. Als empfänglich gelten alle Vögel, insbesondere Hausgeflügel.

2 Sie gilt als hochpathogen, wenn sie verursacht wird durch:

a.
Influenza-A-Viren der Subtypen H5 oder H7 mit einer Genomsequenz, die für multiple basische Aminosäuren im Spaltbereich des Hämagglutininmoleküls kodiert;
b.400
Influenza-A-Viren mit einem intravenösen Pathogenitätsindex von über 1,2.

3 Sie gilt als niedrigpathogen, wenn sie durch Influenza-A-Viren verursacht wird, die nicht hochpathogen sind.401

4 Die Inkubationszeit beträgt 21 Tage.

5 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über Massnahmen bei der Aviären Influenza.402

400 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

401 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

402 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Mai 2011, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2011 2691).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.