1 L’assicuratore ha l’obbligo di proporre una procedura di consultazione on line. Deve mettere le informazioni seguenti a disposizione del fornitore di prestazioni:
2 Per la consultazione on line, l’assicuratore può inoltre mettere a disposizione del fornitore di prestazioni le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
3 La consultazione on line può avvenire soltanto con il consenso dell’assicurato.
4 L’assicuratore istituisce la procedura di consultazione on line in modo che la consultazione sia possibile unicamente per mezzo del numero d’identificazione della tessera d’assicurato.
5 L’assicuratore e il fornitore di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati mediante misure tecniche adeguate.
1 Der Versicherer muss ein Online-Verfahren anbieten. Er muss dem Leistungserbringer folgende Informationen zur Verfügung stellen:
2 Bei der Abfrage im Online-Verfahren kann der Versicherer dem Leistungserbringer zusätzlich die Informationen nach Artikel 4 Absatz 2 zur Verfügung stellen.
3 Die Abfrage im Online-Verfahren darf nur im Einverständnis der versicherten Person erfolgen.
4 Der Versicherer muss das Online-Verfahren so einrichten, dass die Abfrage nur mittels der Kennnummer der Versichertenkarte erfolgen kann.
5 Der Versicherer und der Leistungserbringer müssen durch angemessene technische Vorkehren eine sichere Datenübermittlung gewährleisten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.