(art. 7 cpv. 3 LC)
1 Il collocatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per:
2 Il collocatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di collocamento, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui posti vacanti:
3 Il collocatore è autorizzato ad elaborare i dati, una volta concluso il collocamento o dopo la revoca del mandato di collocamento, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati.
4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.
(Art. 7 Abs. 3 AVG)
1 Der Vermittler darf Daten über Stellensuchende und offene Stellen grundsätzlich nur mit der Zustimmung der Betroffenen bearbeiten. Eine Zustimmung ist insbesondere erforderlich, wenn er:
2 Der Vermittler bedarf keiner Zustimmung der Betroffenen, sofern er im Rahmen seiner Vermittlungstätigkeit Daten über Stellensuchende und offene Stellen weitergibt an:
3 Der Vermittler darf Daten nach erfolgter Vermittlung oder nach dem Widerruf des Vermittlungsauftrags nur bearbeiten, wenn der Betroffene dazu seine Zustimmung gibt. Vorbehalten bleiben Verpflichtungen aufgrund anderer Normen zur Aufbewahrung einzelner Daten.
4 Die Zustimmung der Betroffenen hat schriftlich zu erfolgen und kann jederzeit widerrufen werden. Die betroffene Person ist auf dieses Recht aufmerksam zu machen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.