(art. 9 cpv. 1 LC)
1 La provvigione di collocamento è calcolata in percentuale del salario annuo lordo convenuto con il lavoratore collocato.
2 La provvigione di collocamento per la fornitura di un rapporto di lavoro di durata determinata che non superi i dodici mesi è calcolata in percentuale del salario lordo complessivo convenuto.
3 L’indennità richiesta per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale non può essere fissata sotto forma di somma forfettaria o in percentuale del salario.
(Art. 9 Abs. 1 AVG)
1 Die Vermittlungsprovision wird in Prozenten des vereinbarten Brutto-Jahreseinkommens des vermittelten Arbeitnehmers berechnet.
2 Für die Vermittlung eines auf längstens zwölf Monate befristeten Arbeitsverhältnisses wird die Vermittlungsprovision in Prozenten des gesamten vereinbarten Bruttolohnes berechnet.
3 Die Entschädigung für besonders vereinbarte Dienstleistungen darf nicht in der Form von Pauschalsummen oder Lohnprozenten festgelegt werden.
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