(art. 7 cpv. 2 LC)
1 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione comunica alla competente autorità cantonale, all’inizio di ogni anno, il numero di persone collocate durante l’anno civile trascorso, suddivise secondo il sesso e l’origine (svizzera o estera).
2 La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme.
3 Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell’ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d’impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.
(Art. 7 Abs. 2 AVG)
1 Der Vermittler, dessen Vermittlungstätigkeit bewilligungspflichtig ist, teilt der zuständigen kantonalen Behörde nach Abschluss jedes Kalenderjahres die Anzahl der vermittelten Personen mit, aufgegliedert nach Geschlecht und Herkunft (Schweiz oder Ausland).
2 Das SECO stellt einen einheitlichen Meldevorgang sicher.
3 Der Vermittler, dessen Vermittlungstätigkeit bewilligungspflichtig ist, kann im Rahmen von Teilerhebungen verpflichtet werden, dem SECO in anonymisierter Form zusätzliche persönliche und arbeitsmarktbezogene Merkmale der Stellensuchenden mitzuteilen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.