783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 26 Ripartizione dell’eccedenza proveniente dagli ordini dei clienti

1 I costi che il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio sostiene per il trattamento e lo scambio di dati sono coperti con la cifra d’affari realizzata con gli ordini dei clienti per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali.

2 Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio realizza un’eccedenza sulla cifra d’affari ottenuta con gli ordini dei clienti per le prestazioni di cui al capoverso 1, l’eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio coinvolti nello scambio di dati.

3 La quota spettante al singolo fornitore risulta dal rapporto tra la cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che è coinvolto nello scambio di dati e la cifra d’affari annua di tutti i fornitori notificati che effettuano la distribuzione a domicilio e che sono coinvolti nello scambio di dati.

Art. 26 Verteilung des Überschusses aus Kundenaufträgen

1 Die Kosten der Anbieterin mit Hauszustellung für die Bearbeitung und den Austausch der Datensätze werden mit dem Umsatzerlös gedeckt, den sie aus Kundenaufträgen für das Nachsenden, das Umleiten und das Rückbehalten erzielt.

2 Erzielt die Anbieterin mit Hauszustellung aus dem Umsatzerlös aus Kundenaufträgen nach Absatz 1 einen Überschuss, so wird dieser anteilsmässig unter den am Austausch von Datensätzen beteiligten Anbieterinnen mit Hauszustellung aufgeteilt.

3 Der Anteil berechnet sich aufgrund des jährlichen Umsatzerlöses mit Postdiensten im eigenen Namen der einzelnen, am Austausch von Datensätzen beteiligten Anbieterin mit Hauszustellung im Vergleich zum jährlichen Umsatzerlös aller gemeldeten und am Austausch von Datensätzen beteiligten Anbieterinnen mit Hauszustellung.

 

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