783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 25 Costi delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sullo scambio di dati

1 Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 si compongono:

a.
dei costi incrementali; e
b.
di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni.

2 I costi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla contabilità del fornitore che trasmette i dati.

Art. 25 Kosten bei Verfügung des Abschlusses einer Austauschvereinbarung

1 Verfügt die PostCom den Abschluss einer Vereinbarung über den Austausch von Datensätzen, so setzen sich die Kosten für die Dienstleistungen nach den Artikeln 23 und 24 zusammen aus:

a.
den inkrementellen Kosten; und
b.
einem proportionalen Anteil an den dienstleistungsunspezifischen Gemeinkosten.

2 Die Festlegung der Kosten nach Absatz 1 richtet sich nach der Kostenrechnung der Anbieterin, welche die Datensätze liefert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.