783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 27 Non discriminazione e consultazione degli accordi

1 Il fornitore di dati non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.

2 Il fornitore di dati deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla loro conclusione, gli accordi relativi allo scambio di dati.

3 Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sullo scambio di dati con il fornitore di tali dati a consultare gli accordi che il fornitore dei dati ha concluso con altri fornitori. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.

Art. 27 Nichtdiskriminierung und Einsichtnahme in Vereinbarungen

1 Die Anbieterin von Datensätzen darf Anbieterinnen mit Hauszustellung nicht diskriminieren.

2 Sie hat der PostCom die Vereinbarung über den Austausch von Datensätzen bis spätestens zwei Wochen nach deren Abschluss zuzustellen.

3 Die PostCom gewährt einer Anbieterin mit Hauszustellung, die mit einer Anbieterin von Datensätzen Verhandlungen über eine Vereinbarung zum Austausch von Datensätzen führt, auf Anfrage hin Einsicht in schon vorhandene Vereinbarungen der Anbieterin von Datensätzen mit anderen Anbieterinnen. Dem Geschäftsgeheimnis unterstellte Inhalte bleiben ausgenommen.

 

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