748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 112 Revoca della concessione

1 L’UFAC può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l’impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi (art. 93 LNA).

2 Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.

Art. 113

147 Aufgehoben durch Art. 10 der Slotkoordinationsverordnung vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4425).

 

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