746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 9 Distanze di sicurezza in generale

1 Tra un impianto di trasporto in condotta e altri impianti devono essere rispettate le distanze di sicurezza necessarie per una costruzione e un esercizio sicuri dell’impianto di trasporto in condotta e per la protezione degli altri impianti.

2 In presenza di guaine di protezione le distanze di sicurezza si misurano a partire dalla guaina di protezione.

Art. 9 Sicherheitsabstände im Allgemeinen

1 Zwischen einer Rohrleitungsanlage und anderen Anlagen sind die für den sicheren Bau und Betrieb der Rohrleitungsanlage und den Schutz der anderen Anlagen nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten.

2 Bei Mantelrohren bemessen sich die Sicherheitsabstände ab dem Mantelrohr.

 

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