746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 8 Tracciato della condotta

1 Occorre per quanto possibile aggirare i terreni che potrebbero comportare rischi per l’impianto dovuti a pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia o innalzamento delle acque sotterranee, nonché altre zone che presentano particolari pericoli.

2 Altre condotte o infrastrutture già esistenti o progettate devono essere censite in collaborazione con i loro esercenti e con le competenti autorità e considerate nella progettazione.

Art. 8 Trassee der Rohrleitung

1 Gebiete mit möglichen Gefährdungen der Anlage durch gravitative Naturgefahren wie Rutschung, Sturz, Lawine, Hochwasser, Einsturz und Hebung durch Grundwasser sowie andere Gebiete mit besonderen Gefahren sind nach Möglichkeit zu umfahren.

2 Bereits vorhandene oder geplante andere Leitungen oder Infrastrukturanlagen sind mit deren Betreibern und den zuständigen Behörden zu erheben und bei der Projektierung zu berücksichtigen.

 

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