Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 9 Sicherheitsabstände im Allgemeinen

1 Zwischen einer Rohrleitungsanlage und anderen Anlagen sind die für den sicheren Bau und Betrieb der Rohrleitungsanlage und den Schutz der anderen Anlagen nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten.

2 Bei Mantelrohren bemessen sich die Sicherheitsabstände ab dem Mantelrohr.

Art. 9 Distanze di sicurezza in generale

1 Tra un impianto di trasporto in condotta e altri impianti devono essere rispettate le distanze di sicurezza necessarie per una costruzione e un esercizio sicuri dell’impianto di trasporto in condotta e per la protezione degli altri impianti.

2 In presenza di guaine di protezione le distanze di sicurezza si misurano a partire dalla guaina di protezione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.