746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 42 Demarcazione

1 La condotta deve essere contrassegnata sul terreno in modo che il suo tracciato possa essere facilmente individuato anche da terzi.

2 Nel definire l’ubicazione dei segnali di demarcazione occorre tener conto delle esigenze connesse alla gestione dei fondi.

3 La posizione della condotta deve essere contrassegnata con precisione nei punti di particolare pericolo, quali incroci con autostrade, strade principali, linee ferroviarie e corsi d’acqua.

4 I segnali di demarcazione devono essere realizzati come contrassegni aerei di colore arancione.

Art. 42 Markierung

1 Die Rohrleitung ist im Gelände so zu markieren, dass ihr Verlauf auch durch Dritte sicher verfolgt werden kann.

2 Bei der Festlegung der Standorte der Markierungssignale ist auf die Bewirtschaftung der Grundstücke Rücksicht zu nehmen.

3 An besonders gefährdeten Stellen wie Kreuzungen mit Autobahnen, Hauptstrassen, Eisenbahnen und Gewässern ist die Lage der Rohrleitung genau zu markieren.

4 Die Markierungssignale sind als orangefarbige Flugmarkierungen auszuführen.

 

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