746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

La posizione dell’impianto di trasporto in condotta dev’essere definita con coordinate nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario e nei dati della misurazione ufficiale.

Art. 43 Einmessen der Rohrleitungsanlage

Die Rohrleitungsanlage ist durch Vermessungsfachleute in Landeskoordinaten einzumessen sowie im Grundbuch und in den Daten der amtlichen Vermessung einzutragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.