746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 41 Posa della condotta

1 La condotta deve di norma essere interrata. La copertura, misurata dalla generatrice superiore, deve avere uno spessore compreso fra un minimo di 1 metro e un massimo di 4 metri; deve essere adattata alle condizioni locali. In presenza di guaine di protezione la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione.

2 La condotta deve essere assicurata contro le spinte ascensionali.

3 La condotta deve essere accessibile per lavori di manutenzione (art. 7 cpv. 3 OITC5).

4 Le tratte di condotta alle quali non può essere applicata una protezione catodica devono essere posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosione.

Art. 41 Verlegung der Rohrleitung

1 Die Rohrleitung ist in der Regel in den Boden zu verlegen. Die Überdeckung soll vom Rohrscheitel aus gemessen mindestens einen, höchstens aber vier Meter betragen; sie ist den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Bei Mantelrohren bemisst sich die Überdeckung ab dem Mantelrohr.

2 Die Rohrleitung ist gegen Auftrieb zu sichern.

3 Die Leitung muss für Instandhaltungsarbeiten (Art. 7 Abs. 3 RLV5) zugänglich sein.

4 Rohrleitungsabschnitte, die nicht kathodisch geschützt werden können, müssen so verlegt werden, dass sie auf Korrosionsschäden kontrolliert werden können.

 

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