746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua

Nel caso di incroci di una condotta con un corso d’acqua (letto del fiume) devono essere rispettate le seguenti distanze verticali:

a.
almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro;
b.
almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.

Art. 15 Abstände bei Kreuzungen mit Fliessgewässern

Bei Kreuzungen sind zwischen einer Rohrleitung und einem Fliessgewässer (Gewässersohle) folgende vertikale Abstände einzuhalten:

a.
mindestens 1,5 m bei einer Gewässerbreite bis zu 1 m;
b.
mindestens 2 m bei einer Gewässerbreite von mehr als 1 m.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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