746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie

1 Nel caso di parallelismo di una condotta con linee ferroviarie deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 10 metri dalla rotaia più vicina.

2 Nel caso di incroci di una condotta con una linea ferroviaria deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri tra la condotta e il bordo superiore della traversina.

Art. 14 Sicherheitsabstände zu Eisenbahnen

1 Bei der Parallelführung einer Rohrleitung zu Eisenbahnen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zur nächsten Schiene einzuhalten.

2 Bei Kreuzungen ist zwischen einer Rohrleitung und der Oberkante einer Schwelle ein vertikaler Sicherheitsabstand von mindestens 2 m einzuhalten.

 

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