Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 15 Abstände bei Kreuzungen mit Fliessgewässern

Bei Kreuzungen sind zwischen einer Rohrleitung und einem Fliessgewässer (Gewässersohle) folgende vertikale Abstände einzuhalten:

a.
mindestens 1,5 m bei einer Gewässerbreite bis zu 1 m;
b.
mindestens 2 m bei einer Gewässerbreite von mehr als 1 m.

Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua

Nel caso di incroci di una condotta con un corso d’acqua (letto del fiume) devono essere rispettate le seguenti distanze verticali:

a.
almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro;
b.
almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.