742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 21 Strumenti di finanziamento

1 Il finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità è disciplinato da convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 51 Lferr.

2 Il finanziamento dell’ampliamento è disciplinato da convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f Lferr. Queste convenzioni sono valide fino alla conclusione dei relativi progetti.

3 I fondi sono prelevati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 201316 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.

Art. 21 Finanzierungsinstrumente

1 Die Finanzierung des Betriebs und des Substanzerhalts wird durch Leistungsvereinbarungen nach Artikel 51 EBG geregelt.

2 Die Finanzierung des Ausbaus wird durch Umsetzungsvereinbarungen nach Artikel 48f EBG geregelt. Diese sind bis zum Abschluss der jeweiligen Projekte gültig.

3 Die Mittel werden dem Bahninfrastrukturfonds nach dem Bahninfrastrukturfondsgesetz vom 21. Juni 201316 entnommen. Bereits begonnene Projekte haben Vorrang vor neuen Projekten.

 

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