742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 22 Tratte per il collegamento capillare

1 Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l’articolo 49 Lferr, le tratte:

a.
sulle quali sono effettuati per la maggior parte servizi di trasporto di cui all’articolo 3 o 7 capoverso 7 dell’ordinanza dell’11 novembre 200917 sulle indennità per il traffico regionale;
b.
le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall’altra e che non servono al collegamento con altre località.

2 Le tratte per il collegamento capillare sono determinate al rilascio della concessione o, su domanda di un Cantone, prima della stipula della convenzione sulle prestazioni.

Art. 22 Strecken für die Feinerschliessung

1 Als Strecken für die Feinerschliessung, die nach Artikel 49 EBG keine Bundesleistungen erhalten, gelten Strecken:

a.
mit mehrheitlichen Angeboten nach Artikel 3 oder 7 Absatz 7 der Verordnung vom 11. November 200917 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs;
b.
mit mehrheitlichen Haltestellen, die nicht weiter als 1,5 km voneinander entfernt sind und keine zusätzlichen Ortschaften erschliessen.

2 Ob es sich um eine Strecke für die Feinerschliessung handelt, wird bei der Erteilung der Konzession oder auf Gesuch eines Kantons vor Abschluss der Leistungsvereinbarung geprüft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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