742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 20 Oggetto del finanziamento

1 Sono oggetto del finanziamento le costruzioni, gli impianti e le installazioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché i veicoli necessari per l’esercizio e il mantenimento della qualità di tale infrastruttura.

2 Possono essere altresì oggetto del finanziamento:

a.
le costruzioni e gli impianti che non sono più necessari per l’esercizio dell’infrastruttura, se il mantenimento della qualità è di interesse pubblico e non può essere finanziato altrimenti;
b.
le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i veicoli a utilizzazione mista di gestori dell’infrastruttura, compresi i costi convenuti per il finanziamento con capitale di terzi.

Art. 20 Gegenstand der Finanzierung

1 Gegenstand der Finanzierung sind die Bauten, Anlagen und Einrichtungen nach Artikel 62 Absatz 1 EBG sowie die Fahrzeuge, die für den Betrieb und Substanzerhalt dieser Infrastruktur notwendig sind.

2 Ebenfalls Gegenstand der Finanzierung können sein:

a.
Bauten und Anlagen, die für den Betrieb der Infrastruktur nicht mehr notwendig sind, wenn ihr Substanzerhalt im öffentlichen Interesse liegt und sie nicht anders finanziert werden können;
b.
gemischt genutzte Bauten, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeuge von Infrastrukturbetreiberinnen, einschliesslich vereinbarter Fremdfinanzierungskosten.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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