742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
            
742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)
             Art. 85 Disposizioni di esecuzione
 1 Il Consiglio federale:
- a. 
 - fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
 - b. 
 - può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81;
 - c 
 - emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
 - d. 
 - può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 82 capoversi 2 e 3;
 - e. 
 - stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 lettera a.
 
2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
              Art. 84 Zuständigkeiten
 Die Anordnung und Durchführung von Massnahmen nach den Artikeln 82 und 83 obliegt:
- a. 
 - den von den Eisenbahnunternehmen bezeichneten Personen oder Unternehmenseinheiten;
 - b. 
 - den von den Kantonen als zuständig erklärten Behörden;
 - c. 
 - dem BAV;
 - d. 
 - der Transportpolizei, sofern sie von den zuständigen Organen nach den Buchstaben a–c beauftragt wird.
 
      
   Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.   
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.