Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 84 Zuständigkeiten

Die Anordnung und Durchführung von Massnahmen nach den Artikeln 82 und 83 obliegt:

a.
den von den Eisenbahnunternehmen bezeichneten Personen oder Unternehmenseinheiten;
b.
den von den Kantonen als zuständig erklärten Behörden;
c.
dem BAV;
d.
der Transportpolizei, sofern sie von den zuständigen Organen nach den Buchstaben a–c beauftragt wird.

Art. 85 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale:

a.
fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
b.
può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81;
c
emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
d.
può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 82 capoversi 2 e 3;
e.
stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 lettera a.

2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.