741.57 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)

741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV)

Art. 5 Registrazione dei dati

1 Gli organi di polizia e il Centro danni DDPS registrano direttamente nel sistema di rilevazione o trasmettono allo stesso i dati di cui all’articolo 4 lettere a–d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare.

2 Registrano o trasmettono i dati regolarmente, in ogni caso entro:

a.
il 20 agosto dell’anno corrente, se riguardano il primo semestre dell’anno;
b.
il 20 febbraio dell’anno successivo, se riguardano il secondo semestre dell’anno.

3 I dati relativi agli incidenti di un determinato anno possono essere rettificati o completati dopo il 20 febbraio dell’anno successivo soltanto d’intesa con l’USTRA.

Art. 5 Datenerfassung

1 Die Polizeiorgane und das Schadenzentrum VBS erfassen die Daten nach Artikel 4 Buchstaben a–d von allen polizeilich oder militärpolizeilich registrierten Strassenverkehrsunfällen direkt im Erfassungssystem oder übermitteln sie diesem.

2 Sie erfassen oder übermitteln die Daten fortlaufend, spätestens aber:

a.
die Daten der ersten Jahreshälfte: bis zum 20. August des laufenden Jahres;
b.
die Daten der zweiten Jahreshälfte: bis zum 20. Februar des Folgejahres.

3 Müssen Unfalldaten eines Jahres nach dem 20. Februar des Folgejahres berichtigt oder ergänzt werden, so muss dies in Absprache mit dem ASTRA erfolgen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.