741.57 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)

741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV)

Art. 14 Distruzione e archiviazione dei dati

1 I dati del sistema di valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.

2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.

Art. 14 Vernichtung und Archivierung von Daten

1 Die Daten im Auswertungssystem werden vernichtet, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

2 Nicht mehr benötigte und zur Vernichtung bestimmte Daten bietet das ASTRA dem Bundesarchiv zur Archivierung an.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.